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1. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. |
a) il comma 1 è abrogato; | |
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: | |
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a decorrere dal 1o giugno 2007, per i primi tre anni dalla data del rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»; | |
c) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»; | |
d) al comma 5, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da lire centomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594». |